Servizi Demografici
LA CARTA DI IDENTITA’
Viene rilasciata dall’Ufficio Anagrafe del Comune su richiesta dei cittadini maggiori di 15 anni.
I cittadini che non abbiano compiuto i 18 anni di età devono presentarsi con i propri genitori
Primo Rilascio:
Per il rilascio di una nuova carta di identità sono necessari:
– Eventuale vecchia carta di identità scaduta o deteriorata o copia di denuncia di smarrimento o furto
– 3 foto formato tessera
Rinnovo:
La carta d’identità a far data 26.6.2008 ha validità 10 anni a seguito del decreto legge 112 del 25.6.2008 art 31 e quindi coloro che hanno la carta di identita’ rilasciata e in scadenza dopo il 25.6.2008 dovranno considerare tale documento valido con proroga per altri cinque anni recandosi presso l’ufficio anagrafe il quale apporra’ un timbro di proroga
Smarrimento o furto:
Lo smarrimento o il furto della carta di identità, in corso di validità, deve essere segnalato tempestivamente all’autorità preposta. Occorre rivolgersi alla locale Stazione deii Carabinieri denunciando le modalità dell’evento e comunicando gli estremi della carta d’identità smarrita o rubata (dati disponibili presso l’Ufficio Anagrafe).
Con la copia originale della denuncia e un altro documento di riconoscimento è possibile ottenere il rilascio di una nuova carta, secondo la procedura descritta nel paragrafo “Primo Rilascio”.
Deterioramento:
Qualora la carta di identità subisca deterioramenti che ne compromettano la validità oppure ne rendano illeggibili una o più parti, occorre provvedere al suo rinnovo con le modalità descritte nel paragrafo Rinnovo, esibendo sempre il vecchio documento anche se deteriorato. Nel caso fosse andato completamente distrutto occorre presentare una denuncia all’autorità competente (Carabinieri) ed esibirla al momento della richiesta della nuova carta.
La carta d’identità, se rilasciata valida per l’espatrio, consente l’ingresso nei paesi dell’Unione Europea, nonchè in alcuni Stati con i quali esistono particolari accordi ( Bosnia, Croazia, Egitto, Islanda, Macedonia, Marocco, Norvegia, Serbia e Montenegro, Svizzera, Tunisia, Turchia)
IL PASSAPORTO
Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani dalla Questura competente per il Comune di residenza. I minori di 16 anni possono essere iscritti sul passaporto di uno dei genitori.
La validità è di 10 anni e viene rilasciato in forma elettronica (libretto di 32 o 48 pagine con particolari caratteristiche di stampa anticontraffazione e un microprocessore contenente i dati del titolare e dell’autorità che lo ha rilasciato.
Per richiederne il rilascio occorre presentarsi all’ufficio anagrafe muniti di due foto tessera di cui una dovraì essere autenticata e allegata al modulo per la richiesta di rilascio.
Per il rilascio di un passaporto valido solo per l’Unione Europea, occorre, effettuare solo il versamento di euro 44,66 (per il libretto di 32 pagine) o euro 45,62 (per quello a di 48 pagine) sul c/c postale 67422808 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro indicando la causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.
Per il rilascio di un passaporto valido per tutti i paesi, occorre effettuare un versamento di euro 44,66 (o 45,62 se libretto di 48 pagine) e apporre una marca da bollo di euro 40,29 per la tassa annuale.
Per gli anni successivi non è richiesta l’applicazione di una nuova marca per recarsi nei paesi della Comunita’ Europea.
Qualora il richiedente abbia figli minori, per il rilascio occorre l’assenso dell’altro genitore.
Maggiori dettagli sul sito della Polizia di Stato dove è possibile richiederlo anche online.
IL CAMBIO DI RESIDENZA
Da Comune italiano a Comune italiano
La dichiarazione va resa all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di nuova residenza dall’interessato ovvero da qualsiasi componente maggiorenne della famiglia, entro 20 giorni dalla data in cui si è verificata la nuova condizione. Se l’inserimento avviene in una famiglia già residente serve la firma per assenso di un componente maggiorenne della famiglia stessa. Il dichiarante deve avere di tutti gli interessati al cambiamento di residenza i seguenti documenti:
- Carta d’Identità o documento di riconoscimento
- Codice Fiscale
- Permesso di soggiorno, se straniero
- Patente di guida ed eventuali libretti di auto, moto, ciclomotori, ecc. posseduti
- Sottoscrizione modello APR/4 – ISTAT
Al dichiarante viene rilasciata apposita ricevuta
Da Comune italiano all’Estero
- documento d’Identità
- sottoscrizione di apposita dichiarazione
N.B. I cittadini italiani che trasferiscono la residenza all’estero possono rendere la relativa dichiarazione su apposito Mod. AIRE/01 al Comune di ultima residenza in Italia. In ogni caso, essi devono presentarsi presso l’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione, entro 90 giorni dall’avvenuto trasferimento, per sottoscrivere il Mod. CONS/01.
Al dichiarante viene rilasciata apposita ricevuta
Dall’Estero a Comune Italiano
- passaporto o documento equipollente;
- permesso di soggiorno, se straniero;
- atti autentici inerenti la composizione familiare, se il trasferimento riguarda anche la famiglia;
- sottoscrizione Mod. APR/4 ISTAT e Mod. AIRE/01, se cittadino italiano iscritto nell’AIRE1,
- Patente di guida ed eventuali libretti di auto, moto, ciclomotori, ecc. posseduti
Al dichiarante viene rilasciata apposita ricevuta
Da AIRE ad AIRE1
- documento d’Identità;
- sottoscrizione apposito modello
N.B. La richiesta di trasferimento dall’AIRE di un Comune ad un’altra AIRE deve essere presentata al Comune di nuova iscrizione o al Consolato competente mediante la sottoscrizione rispettivamente del Mod. AIRE/01 o CONS/01. In ogni caso, per richiedere il trasferimento nell’AIRE di un altro Comune è indispensabile che l’interessato abbia membri del proprio nucleo familiare iscritti nell’AIRE o nell’Anagrafe della popolazione residente dello stesso comune.
Al dichiarante viene rilasciata apposita ricevuta
1AIRE = Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
Ultimo aggiornamento
28 Novembre 2020, 10:05